Termini e Condizioni Generali di Ordine
Termini e Condizioni Generali di Ordine
Le nostre condizioni generali scaricabili in formato PDF
Condizioni generali di vendita
Le nostre condizioni generali di vendita scaricabili in formato PDF
§ 1 Validità delle condizioni
(1) Le nostre seguenti condizioni d'acquisto si applicano a tutte le transazioni concluse tra noi e il fornitore. Esse valgono anche per tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non vengono nuovamente concordate espressamente.
(2) Eventuali condizioni divergenti del fornitore che non accettiamo espressamente non saranno per noi vincolanti, anche se non ci opponiamo espressamente ad esse. Le nostre seguenti condizioni d'ordine si applicheranno anche nel caso in cui accettassimo la consegna del venditore senza riserve, nonostante fossimo a conoscenza di condizioni contrastanti o divergenti dalle nostre condizioni.
(3) Le nostre condizioni d'ordine valgono solo per aziende, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi del § 310 (1) del codice civile tedesco (BGB).
§ 2 Offerta, accettazione, successive modifiche contrattuali
(1) Gli ordini, gli accordi e le modifiche sono vincolanti solo se da noi emessi o confermati per iscritto.
(2) Gli ordini da noi effettuati senza un termine di accettazione possono essere accettati dal fornitore solo entro un termine ragionevole, ma non oltre due settimane dalla data dell'ordine.
(3) I disegni, i progetti e gli altri documenti appartenenti all'ordine restano di nostra proprietà. Ci riserviamo tutti i diritti d'autore su questi documenti. Se il fornitore non accetta la nostra offerta entro il termine specificato al paragrafo 2, la presente documentazione dovrà esserci restituita immediatamente.
(4) Il trasferimento completo o la subappaltatura delle forniture e dei servizi ordinati a terzi necessita del nostro consenso scritto, a meno che non si tratti semplicemente della fornitura di parti commerciabili.
(5) Nel caso delle attrezzature, le descrizioni tecniche e le istruzioni per l'uso devono essere fornite gratuitamente. Per i prodotti software è necessario consegnare la documentazione tecnica di sistema completa e la documentazione utente. I programmi creati appositamente per noi devono essere consegnati completi del codice sorgente.
(6) I preventivi sono vincolanti e non sono soggetti a pagamento, salvo diverso accordo da parte nostra.
(7) Se la conferma d’ordine del fornitore si discosta dal nostro ordine, il contratto si concluderà solo se saremo stati espressamente informati di tale divergenza e l’avremo accettata per iscritto.
§ prezzi 3
(1) Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Salvo diverso accordo, il prezzo include l'IVA di legge e la consegna "franco domicilio" (trasporto, spedizione e imballaggio).
(2) Per le consegne “franco fabbrica”, il fornitore è tenuto a scegliere il metodo di consegna più economico. Eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del fornitore.
(3) Salvo diversa indicazione espressa, i prezzi sono espressi in euro.
§ 4 Trasferimento del rischio, proprietà
(1) In caso di consegna senza installazione e montaggio, il rischio passa a noi al momento della ricezione della consegna all'indirizzo di consegna da noi specificato.
(2) In caso di consegna con installazione o montaggio, il rischio passa a noi al momento dell'accettazione avvenuta con successo. La messa in servizio o l'utilizzo non sostituiscono l'accettazione.
(3) Le spese di assicurazione del trasporto sono a carico del fornitore.
(4) La proprietà della merce consegnata passa a noi al momento del pagamento. È esclusa qualsiasi riserva di proprietà estesa o ampliata.
§ 5 Consegna e garanzia di qualità
(1) Il fornitore è tenuto ad imballare la merce per il trasporto necessario in modo tale da evitare danni durante la normale movimentazione della merce. Devono essere rispettate le norme relative all'imballaggio e alla spedizione. Le spese di imballaggio sono a carico del fornitore.
(2) Ad ogni consegna devono essere allegate le bolle di consegna o le bolle di accompagnamento. I numeri d'ordine e le marcature richieste nell'ordine devono essere indicati su tutte le consegne.
(3) Il fornitore è tenuto a ritirare l'imballaggio a proprie spese su nostra richiesta. Se in circostanze eccezionali accettiamo di occuparci dello smaltimento dell'imballaggio, abbiamo il diritto di addebitare al fornitore il prezzo di costo verificabile per lo smaltimento.
(4) Accettiamo la merce consegnata con espressa riserva di controllo per difetti, qualità contrattuale, proprietà garantite, completezza e rivendicazione della penale contrattuale ai sensi del § 20.
(5) La consegna verrà effettuata esclusivamente nelle quantità o nelle unità di imballaggio da noi specificate nell'ordine e nelle rispettive date. Le consegne parziali necessitano del nostro previo consenso e saranno da noi accettate solo dietro rimborso delle spese.
(6) Il fornitore è pienamente responsabile della qualità delle forniture e dei servizi richiesti per le consegne, anche se non è in colpa.
(7) Se viene fatto valere un privilegio del vettore ai sensi del § 441 (1) del Codice commerciale tedesco (HGB) a causa di una pretesa incontestata o legalmente accertata, il fornitore è tenuto a rimborsare immediatamente il privilegio del vettore. Se l'immediato rimborso non avviene nonostante un nostro precedente sollecito dopo aver fissato un termine ragionevole, il fornitore cede a noi il suo diritto di rimborso e ci autorizza a compensare le spese sostenute per il rimborso del privilegio, nella misura in cui siano incontestate o giudizialmente accertate, con i crediti derivanti dalla fornitura.
§ 6 Tempi di consegna e luogo di adempimento
(1) Le date di consegna concordate sono vincolanti. La puntualità delle consegne senza montaggio o installazione dipenderà dalla ricezione all'indirizzo di spedizione da noi fornito. La puntualità delle consegne con installazione o montaggio nonché dei servizi è determinata dalla loro fornitura in condizioni di pronta accettazione.
(2) Il luogo di esecuzione delle consegne e delle prestazioni del Fornitore è l'indirizzo di spedizione indicato nell'ordine. Se non viene specificato alcun indirizzo di spedizione e il luogo di adempimento non risulta dalla natura del rapporto contrattuale, il luogo di adempimento è considerato il nostro indirizzo di residenza.
(3) Qualora siano previsti o si siano verificati ritardi nella consegna, il fornitore è tenuto a darcene immediata comunicazione scritta.
(4) Se il fornitore non effettua la consegna o l'esecuzione entro un termine di grazia ragionevole da noi stabilito, avremo il diritto, anche senza preavviso, di rifiutare l'accettazione, di recedere dal contratto o di richiedere un risarcimento per l'inadempimento. Abbiamo il diritto di recedere anche se il fornitore non è responsabile del ritardo. Il fornitore si farà carico di tutti i costi aggiuntivi da noi sostenuti a causa del ritardo, in particolare a seguito di un eventuale approvvigionamento alternativo necessario.
§ 7 Condizioni di pagamento e compensazione
(1) Le fatture devono riportare i numeri d'ordine e le marcature richieste nell'ordine, nonché la data dell'ordine e il numero dell'articolo.
(2) Le fatture sono pagabili entro 14 giorni dalla corretta fatturazione con uno sconto del 2% o entro 30 giorni dalla corretta fatturazione netta. La data di pagamento è il giorno in cui la banca del nostro acquirente riceve l'ordine di bonifico. Lo sconto è ammesso anche in caso di compensazione o ritenzione per vizi.
(3) Tuttavia, i termini di cui al paragrafo 2 non decorrono prima che la fornitura e la prestazione siano state eseguite e che siano stati ricevuti i documenti contrattualmente previsti e la fattura, calcolati a partire dalla data di ricezione più recente.
(4) I pagamenti non costituiscono riconoscimento della conformità della consegna o del servizio al contratto. In caso di consegna o prestazione difettosa o incompleta, siamo autorizzati, fatti salvi gli altri nostri diritti, a trattenere i pagamenti relativi a crediti derivanti dal rapporto commerciale in misura adeguata fino al corretto adempimento.
(5) Abbiamo diritto alla compensazione e alla ritenzione nei limiti consentiti dalla legge.
§ 8 Obbligo di informazione
(1) Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente di qualsiasi riserva di proprietà da parte dei subfornitori.
(2) Se abbiamo informato il fornitore sullo scopo previsto della fornitura o della prestazione o se tale scopo è evidente al fornitore anche senza la nostra espressa comunicazione, il fornitore è tenuto a informarci immediatamente se, secondo la conoscenza del fornitore, la fornitura o la prestazione non è adatta a soddisfare lo scopo previsto.
(3) Il fornitore è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto eventuali cambiamenti nel tipo e nella composizione del materiale lavorato o nella progettazione strutturale di servizi simili che ci sono stati precedentemente forniti. Le modifiche richiedono il nostro esplicito consenso.
(4) Eventuali difetti rilevanti per la sicurezza, scoperti successivamente in seguito ad osservazioni di produzione, devono esserci segnalati senza richiesta, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia.
§ 9 Sicurezza e tutela ambientale
(1) Tutte le consegne e le prestazioni devono essere conformi alle norme di tutela ambientale, antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, alle norme di sicurezza e a tutti i requisiti di legge vigenti nella Repubblica Federale Tedesca che si applicano alla vendita o all'uso di tali articoli, indipendentemente dal fatto che tali disposizioni si basino su leggi, regolamenti, disposizioni ufficiali o consuetudini commerciali. Le forniture e le prestazioni fornite devono inoltre essere conformi ai requisiti dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose, della Legge sugli apparecchi elettrici e alle raccomandazioni di sicurezza dei comitati e delle associazioni di categoria competenti (ad es. VDE, VDI, DIN). I certificati, i rapporti di prova e le prove pertinenti devono essere forniti gratuitamente.
(2) Le forniture e le prestazioni fornite devono essere conformi allo stato attuale delle direttive e delle leggi pertinenti in materia di restrizioni sulle sostanze per i componenti utilizzati. Il fornitore non può utilizzare sostanze proibite. Le sostanze evitabili e pericolose, in base alle leggi e alle linee guida applicabili, devono essere indicate nelle specifiche dal fornitore. Se applicabile, le schede di dati di sicurezza devono essere presentate insieme alle offerte e alla bolla di consegna (almeno in tedesco o inglese) per la prima consegna.
(3) Il fornitore deve richiamare l'attenzione sui pericoli specifici dei suoi prodotti in modo chiaramente visibile e comprensibile e deve apporre correttamente le marcature previste dalla legge su ogni consegna.
(4) Se necessario, gli imballaggi devono essere contrassegnati con il “punto verde” del Sistema Duale Germania (DSD). Il venditore garantisce che il canone di licenza DSD è stato pagato.
§ 10 Salario minimo
(1) Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di salario minimo e a pagare ai propri dipendenti che rientrano nel campo di applicazione della legge sul salario minimo almeno il salario minimo legale attualmente vigente.
(2) Il fornitore garantisce espressamente che pagherà ai propri dipendenti che rientrano nel campo di applicazione della legge sul salario minimo almeno il salario minimo legale attualmente in vigore.
(3) Abbiamo il diritto di richiedere in qualsiasi momento prove aggiornate (schede orarie, buste paga anonime ed elenchi dei dipendenti) al fornitore e ai subappaltatori impiegati dal fornitore.
(4) Il fornitore è tenuto a garantire il corrispondente obbligo nei confronti dell'impresa da lui incaricata e dei suoi subappaltatori nell'ambito della progettazione contrattuale.
(5) Il fornitore si impegna a obbligare contrattualmente i subappaltatori o i loro subappaltatori da lui incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale con noi,
– a pagare ai propri dipendenti che rientrano nel campo di applicazione della legge sul salario minimo almeno il salario minimo legale attualmente applicabile,
– di fornirci su richiesta le informazioni di cui sopra e la prova del rispetto dei pagamenti del salario minimo (fogli di presenza, buste paga anonime ed elenchi dei dipendenti) e
– in qualità di debitori solidali, di manlevarci dalla nostra responsabilità per il salario minimo qualora i subappaltatori o i loro subappaltatori non paghino il salario minimo legale ai loro dipendenti che rientrano nel campo di applicazione della legge sul salario minimo.
(6) Se il fornitore e/o i suoi subappaltatori violano l'obbligo di pagare il salario minimo, avremo il diritto di trattenere tutti o parte dei pagamenti dovuti al fornitore, a condizione che l'importo da trattenere corrisponda al nostro rischio di responsabilità rispetto al salario minimo non pagato in tutto o in parte.
(7) Se il fornitore viola colpevolmente l'obbligo di pagare il salario minimo, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e di richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento.
(8) Il fornitore si impegna a manlevarci dal nostro obbligo di prestazione in caso di pretese avanzate da dipendenti del fornitore o da dipendenti di subappaltatori assunti nell'ambito del rapporto contrattuale.
(9) Ulteriori pretese di risarcimento danni restano espressamente riservate.
§ 11 Importazione ed esportazione
(1) Per le consegne e le prestazioni provenienti da un paese dell’UE al di fuori della Germania, è necessario indicare il numero di identificazione IVA UE del fornitore.
(2) Le merci importate devono essere consegnate con sdoganamento. Il fornitore è tenuto a fornire, a proprie spese, le dichiarazioni e le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1207/2001, per consentire i controlli delle autorità doganali e per fornire le necessarie conferme ufficiali.
(3) Il fornitore è tenuto a informarci dettagliatamente e per iscritto di eventuali requisiti di licenza per (ri)esportazioni in conformità con la legge tedesca, europea e statunitense in materia di esportazione e doganale nonché con le normative in materia di esportazione e doganale del paese di origine della fornitura e dei servizi.
§ 12 Garanzia sui certificati
(1) Il fornitore ci garantisce che tutti i documenti e le registrazioni da lui forniti, rilasciati dalle autorità o da altre terze parti (ad esempio certificati di origine, certificati di trasporto, ecc.), sono documenti autentici e validi.
§ 13 Garanzia di conformità
(1) Il fornitore ci assicura che verranno rispettate le specifiche di peso, dimensioni e qualità concordate e prescritte.
(2) Se il fornitore ha ricevuto da noi progetti, disegni o altre richieste particolari, in base al contenuto dei quali devono essere eseguite la fornitura e la prestazione, la conformità della fornitura e della prestazione alle richieste si considera espressamente garantita.
§ 14 Responsabilità per difetti, carenze, violazioni di obblighi secondari e danni consequenziali
(1) Il fornitore è tenuto a risarcirci per eventuali danni e spese, comprese eventuali spese legali e mancati profitti, da noi sostenuti a seguito della violazione delle garanzie di cui alle sezioni da 12 a 13.
(2) Abbiamo diritto a tutti i diritti legali per interruzioni del servizio e garanzie nella misura prevista dalla legge. In particolare, abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di esigere l'eliminazione del difetto o la fornitura di un bene privo di difetti (adempimento successivo). In questo caso il fornitore dovrà sostenere le spese necessarie per eliminare il difetto o consegnare un articolo privo di difetti.
(3) Se l'adempimento successivo o la consegna sostitutiva non avviene entro un termine ragionevole o se l'adempimento successivo è superfluo per legge, avremo il diritto, a nostra discrezione, di recedere dalla parte difettosa del contratto o dall'intero contratto o di ridurre il prezzo. Inoltre, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni al posto della prestazione per difetti e mancanze e di richiedere al fornitore il risarcimento dei danni consequenziali o derivanti da violazioni di obblighi secondari. Il fornitore è responsabile dei danni derivanti da qualsiasi negligenza. Resta impregiudicato il diritto al rimborso delle spese non sostenute.
(4) Il termine di prescrizione è di 36 mesi dal trasferimento del rischio per le pretese derivanti da difetti materiali,
– per pretese derivanti da difetti materiali in relazione ai materiali da costruzione installati dal venditore, 5 anni dal trasferimento del rischio,
– per le pretese derivanti da difetti di proprietà, 36 mesi dal trasferimento del rischio.
Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo che inizia con l'invio della denuncia dei difetti e termina con l'adempimento del reclamo per difetto.
§ 15 Notifica dei difetti
(1) Siamo tenuti a ispezionare la merce consegnata entro un periodo di tempo ragionevole per eventuali scostamenti nella qualità o nella quantità.
(2) Le denunce di difetti si considerano effettuate tempestivamente se vengono inviate entro 5 giorni lavorativi dal trasferimento del rischio in caso di difetti palesi ed entro 5 giorni lavorativi dalla scoperta in caso di difetti nascosti.
(3) Se restituiamo la merce difettosa al fornitore, abbiamo il diritto di addebitare l'importo della fattura più un forfait spese pari al 5% del prezzo della merce difettosa. Sono fatte salve le prove di spese più elevate. Il fornitore si riserva il diritto di fornire la prova di spese inferiori o nulle.
§ 16 Indennizzo per vizi materiali e giuridici
(1) Il fornitore si impegna a manlevarci da eventuali richieste di risarcimento danni per lesioni personali, danni materiali e perdite patrimoniali avanzate nei nostri confronti a causa di difetti di produzione della merce o di violazione di norme e/o diritti di terzi. Ciò vale per tutte le pretese dirette o indirette di risarcimento danni, anche quelle derivanti da responsabilità oggettiva, che terzi potrebbero avanzare nei nostri confronti a seguito dell'ulteriore utilizzo della fornitura.
(2) Per quanto riguarda le pretese di cui al comma 1, il fornitore è tenuto a manlevarci, a prima richiesta, da pretese di risarcimento danni da parte di terzi. Il fornitore è tenuto a rimborsarci tutte le spese sostenute ai sensi dei §§ 683 e 670 del Codice civile tedesco (BGB).
(3) Se veniamo citati in giudizio per presunta violazione di diritti d'autore o di proprietà industriale e/o di marchi nonché di altre disposizioni e/o diritti di terzi e/o per difetti dell'oggetto della fornitura di cui è responsabile il fornitore, il fornitore dovrà prestarci idonea garanzia per l'importo richiesto entro una settimana dalla comunicazione dell'avvio dell'azione.
(4) I nostri diritti ai sensi del § 478 del codice civile tedesco (BGB) rimangono inalterati.
§ 17 Esenzione di responsabilità per dichiarazioni pubblicitarie
(1) Il fornitore ci indennizza da tutte le pretese avanzate dai nostri clienti sulla base di dichiarazioni pubblicitarie fatte dal fornitore, dal suo subfornitore del venditore (come produttore ai sensi del § 4 (1) o (2) della legge sulla responsabilità del prodotto) o da un agente di una di queste parti, che non esisterebbero o non esisterebbero in questa forma o quantità senza la dichiarazione pubblicitaria. La presente disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la dichiarazione pubblicitaria venga effettuata prima o dopo la conclusione del presente contratto.
§ 18 Documenti e strumenti tecnici
(1) Se forniamo al fornitore documentazione tecnica o strumenti, ecc., questi rimangono di nostra proprietà.
(2) Tutti i diritti sui marchi, sui diritti d'autore e sugli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai documenti tecnici e agli strumenti di cui al paragrafo 1 restano di nostra proprietà. Il fornitore è tenuto a restituire la merce senza alcuna richiesta dopo l'esecuzione dell'ordine. È esclusa l'affermazione di un diritto di ritenzione da parte del fornitore.
(3) Il fornitore può utilizzare documenti e strumenti tecnici solo per l'esecuzione dell'ordine. Non possono essere trasmessi a terzi senza autorizzazione né resi accessibili in altro modo. La duplicazione è consentita solo nella misura necessaria all'esecuzione dell'ordine.
(4) Se il fornitore prepara la documentazione tecnica o gli strumenti a nostre spese, i paragrafi precedenti si applicano di conseguenza. Il fornitore conserverà per noi gratuitamente la documentazione tecnica e gli utensili.
(5) Il fornitore è tenuto a mantenere e riparare la documentazione tecnica e gli utensili conformemente al paragrafo 1 senza remunerazione separata e a riparare la normale usura. Se il cliente incarica una terza parte di produrre la documentazione tecnica e gli strumenti per l'esecuzione dell'ordine, il cliente cede a noi tutti i crediti nei confronti della terza parte per il trasferimento della proprietà della documentazione tecnica e degli strumenti.
§ 19 Fornitura di materiali
(1) Se forniamo materiale, il materiale fornito rimane di nostra proprietà e viene conservato dal fornitore, senza remunerazione separata e con la cura di un commerciante prudente, separatamente dagli altri suoi oggetti e contrassegnato come di nostra proprietà.
(2) Il materiale da noi fornito può essere utilizzato solo per l'esecuzione dell'ordine. Eventuali danni al materiale fornito dovranno essere risarciti dal fornitore.
(3) Se il fornitore elabora o trasforma il materiale fornito, tale attività verrà svolta per noi e diventeremo proprietari diretti del nuovo bene creato. Se il materiale fornito costituisce solo una parte della nuova cosa, riceveremo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore del materiale fornito rispetto al valore materiale degli altri materiali lavorati al momento della lavorazione.
§ 20 Pena contrattuale
(1) In caso di ritardo nella consegna abbiamo il diritto di esigere per ogni settimana di ritardo completata una penale contrattuale pari allo 0,5% del valore della consegna, fino ad un massimo del 5%. Resta salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni. Oltre all'adempimento abbiamo il diritto di richiedere anche la penale contrattuale. Al fornitore è espressamente consentito dimostrare che non abbiamo subito alcun danno a causa del ritardo o che il danno subito a causa del ritardo è notevolmente inferiore alla somma forfettaria.
(2) Se la merce non è stata consegnata o non è stata consegnata secondo le condizioni di qualità o di imballaggio concordate o, in assenza di tali condizioni, non soddisfa i requisiti minimi di qualità commerciale, il fornitore è tenuto, in caso di colpa, a pagare una penale contrattuale pari al 10% del valore della consegna in questione. Oltre all'adempimento abbiamo il diritto di richiedere anche la penale contrattuale. Al fornitore è espressamente consentito dimostrare che non abbiamo subito alcun danno nel senso sopra menzionato o che il danno è notevolmente inferiore alla cifra forfettaria.
§ 21 Divieto di cessione
(1) Senza il nostro espresso consenso, il fornitore non può trasferire a terzi, né in tutto né in parte, i diritti derivanti dai contratti di fornitura conclusi con noi.
§ 22 Riservatezza
(1) Il fornitore è tenuto a trattare con riservatezza tutti i dettagli commerciali e tecnici non evidenti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto commerciale con noi e a non trasmetterli a terzi.
(2) I prodotti realizzati con l'ausilio di documenti o strumenti tecnici ai sensi del § 17 non possono essere pubblicati senza il nostro consenso.
(3) Abbiamo il diritto di conservare i dati personali del fornitore che sono correlati al rapporto commerciale.
§ 23 Legge applicabile, Foro competente, Invalidità parziale
(1) Il presente rapporto commerciale e l'intero rapporto giuridico tra noi e il fornitore sono regolati dal diritto tedesco, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e delle disposizioni sul conflitto di leggi del diritto internazionale privato tedesco.
(2) Se il fornitore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale.
(3) Qualora una qualsiasi delle presenti condizioni o una qualsiasi disposizione nell'ambito di altri accordi dovesse essere o diventare invalida, ciò non pregiudicherà la validità di tutte le altre disposizioni e accordi.
Condizioni generali di vendita
§ 1 Validità delle condizioni
(1) Le nostre consegne, prestazioni e offerte avvengono esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali. Esse valgono quindi anche per tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non vengono nuovamente concordate espressamente. Le presenti condizioni si considerano accettate al più tardi al momento della ricezione della merce o dei servizi.
(2) Eventuali condizioni divergenti dell'acquirente che non siano state da noi espressamente accettate non saranno per noi vincolanti, anche se non vi abbiamo fatto espressa obiezione. Le seguenti condizioni di vendita si applicano anche nel caso in cui eseguiamo l'ordine dell'acquirente senza riserve, nonostante siamo a conoscenza di condizioni dell'acquirente contrastanti o divergenti.
(3) Le nostre condizioni di vendita valgono solo per aziende, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi del § 310 (1) del codice civile tedesco (BGB).
§ 2 Offerta, accettazione, successive modifiche contrattuali
(1) Le nostre offerte sono libere e non vincolanti, a meno che non le abbiamo espressamente designate come vincolanti. Possiamo accettare gli ordini dell'acquirente che costituiscono un'offerta per la conclusione di un contratto di acquisto entro due settimane, inviando una conferma d'ordine o spedendo i prodotti ordinati entro lo stesso termine. Lo stesso vale per aggiunte, modifiche e accordi accessori.
(2) Nei contratti conclusi ai sensi del comma 1, tutti gli accordi intercorsi tra l'acquirente e noi per l'esecuzione vengono messi per iscritto. I nostri dipendenti e altri agenti non sono autorizzati o autorizzati ad apportare modifiche o aggiunte al di fuori del contenuto scritto del contratto.
(3) Disegni, illustrazioni, dimensioni e pesi o altri dati sulle prestazioni sono vincolanti solo se espressamente concordati per iscritto.
(4) Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale su tutte le illustrazioni, calcoli, disegni, stime dei costi e altri documenti. L'acquirente potrà divulgare questi documenti a terzi solo con il nostro consenso scritto, indipendentemente dal fatto che abbiamo contrassegnato i documenti come riservati.
§ prezzi 3
(1) Valgono i prezzi indicati nella nostra conferma d'ordine.
(2) Eventuali consegne e servizi aggiuntivi saranno addebitati separatamente.
(3) Salvo diversa indicazione espressa in valuta, i prezzi si intendono in euro, IVA inclusa al tasso legale, dazi doganali e altri oneri.
(4) Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, i prezzi si intendono franco fabbrica, imballaggio incluso.
§ 4 Pagamento
(1) I pagamenti dovranno essere effettuati previa fatturazione in euro alle condizioni di pagamento concordate, senza detrazioni. La detrazione di uno sconto è consentita solo se esiste uno specifico accordo scritto tra noi e l'acquirente. Il prezzo d'acquisto è dovuto senza detrazioni immediatamente al ricevimento della fattura da parte dell'acquirente, a meno che nella conferma dell'ordine non sia indicato un altro termine di pagamento.
(2) Il mancato pagamento avviene entro 30 giorni dalla data della fattura o, se la consegna avviene dopo la data della fattura, entro 30 giorni dalla consegna. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'acquirente si applicano le disposizioni di legge. Abbiamo il diritto di richiedere un risarcimento danni maggiore per ritardo, previa dimostrazione.
(3) Nonostante eventuali disposizioni contrarie dell'Acquirente, abbiamo il diritto di compensare inizialmente i pagamenti con il debito più vecchio dell'Acquirente. Se sono già stati sostenuti costi e interessi, abbiamo il diritto di dedurre il pagamento prima dai costi, poi dagli interessi e infine dalla prestazione principale.
(4) Il pagamento si considera effettuato solo nel momento in cui abbiamo accesso all'importo. Accettiamo cambiali, assegni ed altri mezzi di pagamento solo previo accordo, a titolo di adempimento, senza garanzia di protesto e a condizione che siano scontabili. Addebitiamo le commissioni di sconto a partire dalla data di scadenza dell'importo della fattura. Le spese di incasso, gli interessi bancari e le spese sono a carico dell'acquirente. Nel caso di assegni, il pagamento si considera effettuato solo al momento dell'incasso dell'assegno.
(5) Se l'acquirente non adempie ai propri obblighi di pagamento, in particolare se non incassa un assegno o cessa di effettuare i pagamenti, oppure se veniamo a conoscenza di altre circostanze che mettono in dubbio la solvibilità dell'acquirente, abbiamo il diritto di esigere il pagamento dell'intero debito residuo, anche se abbiamo accettato assegni. In questo caso abbiamo anche il diritto di esigere pagamenti anticipati o garanzie.
(6) Il compratore ha diritto alla compensazione, anche in caso di reclami per vizi o rivendicazioni riconvenzionali, solo se le rivendicazioni riconvenzionali sono state accertate giudizialmente, da noi riconosciute o sono incontestate. L'acquirente ha il diritto di esercitare il diritto di ritenzione solo se la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
§ 5 Tempi di consegna e di servizio
(1) Le date o i termini di consegna non espressamente concordati come vincolanti sono esclusivamente non vincolanti. I tempi di consegna da noi specificati decorrono solo dopo che saranno stati chiariti gli aspetti tecnici. Allo stesso modo, l'acquirente è tenuto ad adempiere correttamente e tempestivamente a tutti i suoi obblighi.
(2) Se il contratto di acquisto sottostante è un'operazione a data fissa ai sensi del § 286 comma 2 n. 4 del Codice civile tedesco (BGB) o del § 376 del Codice commerciale tedesco (HGB), siamo responsabili secondo le disposizioni di legge.
(3) Se per motivi indipendenti dalla nostra volontà, ad esempio a causa di forza maggiore, siamo in ritardo con la consegna, abbiamo il diritto di rinviare l'esecuzione per la durata dell'impedimento più un congruo termine di ripresa o di recedere dal contratto in tutto o in parte per la parte del contratto non ancora adempiuta, nella misura in cui ciò sia ragionevole per l'acquirente. Se l'impedimento dura più di tre mesi, l'acquirente ha il diritto, dopo aver fissato un congruo termine di grazia, di recedere dal contratto per la parte non ancora adempiuta. In questo caso non ha diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni. La nostra responsabilità ai sensi del paragrafo 2 rimane inalterata.
(4) Se il mancato rispetto del termine di consegna è a noi imputabile, la responsabilità per danni in caso di lieve negligenza e se il ritardo non è basato sulla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (= obbligo il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto l'acquirente confida regolarmente e può confidare) è limitata allo 0,5% a settimana del ritardo, ma non oltre il 5% del valore fatturato della consegna in ritardo. Valgono inoltre le ulteriori disposizioni del paragrafo 9.
(5) Il termine di consegna decorre dall'invio della conferma d'ordine, ma non prima che l'acquirente abbia fornito i documenti, le autorizzazioni e le liberatorie necessari e non prima del ricevimento dell'acconto concordato. Il rispetto del termine di consegna è subordinato all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'acquirente. Il termine di consegna è rispettato se l'oggetto della fornitura ha lasciato la fabbrica o se è stata comunicata la disponibilità per la spedizione entro la scadenza del termine.
(6) Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'Acquirente, all'Acquirente verranno addebitati i costi sostenuti per lo stoccaggio presso il nostro stabilimento, a partire da un mese dopo la notifica di disponibilità alla spedizione, ma almeno lo 0,5% dell'importo della fattura per ogni mese. Tuttavia, dopo la fissazione e la scadenza di un termine ragionevole, siamo autorizzati a disporre diversamente dell'oggetto della fornitura e a rifornire l'acquirente entro un termine ragionevolmente prolungato.
(7) Se vengono apportate modifiche dopo la conferma dell'ordine, ci riserviamo il diritto di adeguare i tempi di consegna.
(8) Abbiamo il diritto di effettuare consegne e servizi parziali in qualsiasi momento, a condizione che ciò sia ragionevole per l'acquirente.
(9) In caso di mora dell'acquirente nell'accettazione, abbiamo il diritto di esigere il risarcimento dei danni subiti e delle spese supplementari. Lo stesso vale se l'acquirente viola colpevolmente il proprio obbligo di cooperazione. Al momento dell'accettazione o dell'inadempimento da parte dell'acquirente, il rischio del deterioramento accidentale e della perdita accidentale passa all'acquirente.
§ 6 Trasferimento del rischio
(1) Il rischio passa all'acquirente non appena la spedizione viene consegnata alla persona incaricata del trasporto o lascia il nostro magazzino per la spedizione. Se la spedizione dovesse risultare impossibile per cause indipendenti dalla nostra volontà, il rischio passerà all'acquirente al momento della comunicazione della disponibilità alla spedizione.
(2) La presente disposizione sul trasferimento del rischio si applica anche se vengono effettuate consegne parziali o se ci siamo impegnati a fornire altre prestazioni come il pagamento delle spese di spedizione, la consegna o l'installazione.
(3) Su richiesta dell’acquirente assicuriamo la spedizione contro i danni dovuti al trasporto a spese dell’acquirente.
§ ritenzione 7 del titolo
(1) La merce consegnata (merce sotto riserva di proprietà) resta di nostra proprietà fino al saldo di tutti i crediti, compresi quelli relativi al saldo del conto corrente, che ci spettano ora o in futuro nei confronti dell'acquirente. In caso di violazione del contratto da parte dell'acquirente (ad esempio ritardo nel pagamento), abbiamo il diritto di ritirare la merce soggetta a riserva di proprietà dopo aver fissato un termine ragionevole.
(2) La restituzione della merce sottoposta a riserva di proprietà costituisce recesso dal contratto. Il sequestro della merce soggetta a riserva di proprietà da parte nostra costituisce recesso dal contratto. Dopo aver ripreso la merce sottoposta a riserva di proprietà, abbiamo il diritto di disporne. Dopo aver dedotto un importo ragionevole per i costi di smaltimento, dedurremo il ricavato dello smaltimento dagli importi dovuti dall'acquirente.
(3) L'acquirente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà e ad assicurarla a proprie spese contro i danni causati da incendio, acqua e furto fino al valore di sostituzione. Eventuali lavori di manutenzione e ispezione necessari saranno eseguiti tempestivamente dall'acquirente a proprie spese.
(4) L'acquirente ha il diritto di vendere e/o utilizzare i beni riservati nel normale corso degli affari, purché non sia in ritardo con il pagamento. Non è consentito costituire in pegno o trasferire la proprietà a titolo di garanzia. L'acquirente ci cede fin da ora, a titolo di garanzia, tutti i crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro fondamento giuridico (assicurazione, illecito civile) relativi alla merce riservata (inclusi tutti i crediti a saldo da conti correnti). Con la presente accettiamo l'incarico.
(5) Autorizziamo revocabilmente l'acquirente a riscuotere i crediti a noi ceduti per nostro conto a proprio nome. L'autorizzazione all'addebito diretto può essere revocata in qualsiasi momento se l'acquirente non adempie correttamente ai propri obblighi di pagamento. L'acquirente non è inoltre autorizzato a cedere questo credito per la riscossione tramite factoring, a meno che il factor non sia contemporaneamente tenuto a pagare direttamente a noi il corrispettivo per l'importo del credito, finché sussistono i nostri crediti nei confronti dell'acquirente.
(6) Ogni eventuale lavorazione o trasformazione della merce riservata da parte dell'acquirente verrà in ogni caso effettuata per noi. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata insieme ad altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importo della fattura IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Lo stesso vale per il nuovo articolo creato tramite lavorazione come per la merce riservata. L'acquirente manterrà per noi la proprietà esclusiva o congiunta dell'oggetto così creato.
(7) In caso di mescolanza indivisibile della merce sottoposta a riserva di proprietà con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore della merce sottoposta a riserva di proprietà (importo della fattura comprensivo di IVA) rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della mescolanza. Se l'oggetto dell'acquirente, a seguito della commistione, dovesse essere considerato come oggetto principale, l'acquirente e noi concordiamo che l'acquirente ci trasferisca la comproprietà proporzionale di tale oggetto; Con la presente accettiamo il trasferimento. L'acquirente manterrà per noi la proprietà esclusiva o congiunta dell'oggetto così creato.
(8) In caso di accesso da parte di terzi alla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare in caso di pignoramento, l'acquirente è tenuto a segnalare la nostra proprietà e a darcene immediata comunicazione, affinché possiamo far valere i nostri diritti di proprietà. Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziali ed extragiudiziali sostenute a tal proposito, ne sarà responsabile l'acquirente, qualora abbia violato colposamente l'obbligo di cui alla frase 1.
(9) Siamo tenuti a svincolare le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie supera di oltre il 10% i crediti da garantire. Siamo responsabili della selezione dei titoli da rilasciare.
§ Garanzia 8
(1) L'acquirente è tenuto a controllare immediatamente dopo la ricezione la conformità della consegna, secondo le disposizioni di legge, per verificarne lo stato e a informarci immediatamente di eventuali difetti, a meno che non si tratti di difetti nascosti. Tali fatti devono essere segnalati immediatamente dopo la scoperta.
(2) L'onere della prova che la merce contestata è identica a quella da noi consegnata spetta all'acquirente.
(3) Dopo la denuncia dei difetti, abbiamo il diritto di ispezionare la fornitura, di esaminarla immediatamente e, contro ricevuta, di riprenderla in tutto o in parte per un ulteriore esame a nostre spese e di conservarla per un periodo di tempo ragionevole per effettuare gli esami necessari. L'acquirente deve astenersi da qualsiasi ulteriore miscelazione o lavorazione o da qualsiasi uso o consumo che possa aumentare il danno finché il difetto non sia stato identificato da noi o da un esperto da noi nominato.
(4) Se effettuiamo consegne a terzi per conto dell'acquirente nell'ambito di un'attività di drop shipping, l'acquirente deve garantire che il terzo adempia allo stesso modo agli obblighi di ispezione e reclamo sopra menzionati e ai conseguenti obblighi di condotta; In caso contrario, l'acquirente è responsabile nei confronti del terzo e dei suoi ausiliari ai sensi del § 278 del Codice civile tedesco (BGB).
(5) In caso di reclami giustificati per difetti siamo tenuti all'adempimento successivo – escluso il diritto dell'acquirente di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo di acquisto (riduzione) – a meno che non siamo autorizzati a rifiutare l'adempimento successivo in base a disposizioni di legge. L'acquirente è tenuto a concederci un termine ragionevole per l'adempimento successivo. L'adempimento successivo potrà avvenire a nostra discrezione mediante l'eliminazione del difetto (riparazione) o mediante la consegna di una nuova merce. I costi aggiuntivi per l'eliminazione dei difetti o la fornitura sostitutiva che si verificano perché la merce è stata trasportata in un luogo diverso dal luogo di adempimento per l'ulteriore lavorazione del prodotto sono a carico dell'acquirente.
(6) L'acquirente può pretendere il recesso dal contratto o la riduzione del compenso secondo le disposizioni di legge, ma al più presto dopo la scadenza infruttuosa di due termini congrui per l'adempimento successivo, a meno che la fissazione di un termine per l'adempimento successivo non sia superflua secondo le disposizioni di legge. In caso di recesso, l'acquirente sarà responsabile per ogni deterioramento, perdita e utilità non goduta in caso di dolo o negligenza.
(7) Se taciamo fraudolentemente un difetto o forniamo una garanzia di qualità ai sensi del § 444 del codice civile tedesco (BGB) (dichiarazione del venditore che l'oggetto dell'acquisto possiede una determinata qualità al momento del trasferimento del rischio e che il venditore risponde di tutte le conseguenze della sua assenza, indipendentemente dalla colpa), i diritti dell'acquirente sono regolati esclusivamente dalle disposizioni di legge.
(8) Le seguenti disposizioni del paragrafo 9 si applicano alle eventuali richieste di risarcimento danni e rimborso spese da parte dell'acquirente.
(9) Tutte le informazioni sui nostri prodotti, in particolare le illustrazioni, i disegni, il peso, le dimensioni e le informazioni sulle prestazioni contenute nelle offerte e nel materiale stampato, sono da considerarsi valori medi approssimativi. Non costituiscono garanzie di qualità, bensì descrizioni o marcature dei beni. Sono da considerarsi dichiarazioni di garanzia solo se da noi espressamente designate come dichiarazioni di garanzia all'acquirente.
(10) Salvo che nelle conferme d'ordine non siano stati espressamente concordati limiti per le deroghe, sono in ogni caso ammesse le deroghe consuete nel settore.
(11) È esclusa qualsiasi garanzia per difetti della merce consegnata causati dalla normale usura. Nel caso di merce venduta come materiale usato, l'acquirente non ha diritto a reclami per eventuali difetti.
(12) Se non vengono rispettate le istruzioni per l'uso o la manutenzione, vengono apportate modifiche alle forniture o ai servizi, vengono sostituite parti o vengono utilizzati materiali di consumo non conformi alle specifiche originali, ogni garanzia decade, a meno che il cliente non dimostri che il difetto non è dovuto a ciò.
(13) Il termine di prescrizione per le pretese relative ai difetti è di 12 mesi. Sono esclusi i reclami
– a causa di un difetto riguardante un edificio o un materiale da costruzione che ha causato la difettosità di un edificio,
– a causa di un difetto fraudolentemente occultato dal venditore,
– a causa della mancanza di caratteristiche della fornitura espressamente garantite,
– per vizi di diritti reali di terzi o comunque iscritti nel registro fondiario,
– per le pretese di risarcimento danni volte al risarcimento di lesioni fisiche o danni alla salute derivanti da un difetto di cui è responsabile il venditore e
– per pretese basate su dolo o colpa grave. In questi casi restano valide le disposizioni di legge.
§ 9 Limitazione di responsabilità
(1) In caso di violazioni degli obblighi, consegne difettose o atti illeciti, siamo tenuti al risarcimento danni e al rimborso delle spese – fatte salve ulteriori disposizioni di responsabilità contrattuale o legale – solo in caso di dolo o colpa grave. Siamo inoltre responsabili per richieste di risarcimento danni o rimborso spese causate dalla violazione colposa semplice di obblighi contrattuali da parte del venditore, il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza l'acquirente fa regolarmente affidamento o può fare affidamento (violazione di un obbligo contrattuale essenziale). Tuttavia, in caso di violazione lievemente colposa di un obbligo contrattuale essenziale, la nostra responsabilità è limitata al tipico danno contrattuale prevedibile al momento della conclusione del contratto.
(2) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applicano
– in caso di garanzia sulla qualità della cosa ai sensi del § 444 del codice civile tedesco (vedere § 8 comma 8),
– in caso di occultamento fraudolento di un difetto,
– in caso di violazioni della legge sul salario minimo,
– in caso di danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute e
– in caso di responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
(3) Tutte le pretese di risarcimento danni nei nostri confronti, indipendentemente dal fondamento giuridico, cadono in prescrizione al più tardi entro 12 mesi dalla consegna della cosa all'acquirente o, in caso di responsabilità extracontrattuale, dal momento della conoscenza o dell'ignoranza per colpa grave delle circostanze che danno origine alla pretesa e dell'identità della persona tenuta al risarcimento. Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso di responsabilità per dolo o colpa grave e nei casi di cui al comma 2.
§ 10 Assemblea
(1) I prezzi di installazione fissi valgono generalmente solo se il cliente ci mette a disposizione gratuitamente un'attrezzatura di sollevamento adatta, pronta all'uso e senza ulteriori lavori. Inoltre, il trasporto interno di tutti i componenti fino al luogo di installazione viene effettuato dal cliente e per noi è gratuito. I servizi in loco comprendono anche tutti i lavori di fondazione e scalpellatura, lo spostamento dell'alimentazione elettrica, gli allacciamenti principali, ecc.
(2) L'installazione verrà fatturata in base al tempo, a meno che non sia stata espressamente concordata una tariffa fissa. Gli importi concordati si intendono al netto dell'IVA secondo l'aliquota legale vigente.
(3) Se i lavori di installazione sono andati perduti o deteriorati prima dell'accettazione senza nostra colpa, avremo il diritto di esigere il prezzo di installazione più le spese risparmiate. Lo stesso vale se il montaggio risulta impossibile per cause indipendenti dalla nostra volontà. L'acquirente può richiedere la ripetizione dei lavori di installazione se e nella misura in cui ciò sia ragionevole per noi, tenendo conto in particolare dei nostri altri obblighi contrattuali. Per un lavoro ripetuto, è necessario pagare un nuovo compenso all'installatore in base ai prezzi contrattuali.
(4) Siamo responsabili per i difetti di montaggio ai sensi della Sezione 8 e per i ritardi di montaggio ai sensi della Sezione 5.
§ 11 Diritti di proprietà industriale
(1) Se nei confronti dell'acquirente vengono avanzate pretese per violazione di un diritto di proprietà industriale o di un diritto d'autore, nonostante l'acquirente utilizzi la merce secondo le modalità specificate nel contratto, ci impegniamo a procurare al cliente il diritto di continuare a utilizzare la merce.
(2) Tuttavia, l'acquirente conserva il diritto di cui al comma 1 solo se ci informa immediatamente e per iscritto di tali pretese di terzi e ci riserviamo il diritto di adottare tutte le misure di difesa extragiudiziali nei confronti del terzo.
(3) Se non ci è possibile consentire all'acquirente di continuare a utilizzare la merce conformemente ai paragrafi 1 e 2 a condizioni economicamente ragionevoli, possiamo, a nostra discrezione, modificare o sostituire la merce per eliminare il difetto legale, nella misura in cui ciò sia ragionevole per l'acquirente, oppure ritirare la merce e rimborsare il prezzo di acquisto pagato, detratto un importo che tenga conto dell'età della merce.
(4) L'acquirente non ha diritto ad ulteriori pretese per violazione di diritti di proprietà o d'autore, a meno che non sia stato violato alcun obbligo contrattuale essenziale (cfr. § 9 comma 1 frase 2) e non sia avvenuta una violazione di altri obblighi contrattuali intenzionale o per grave negligenza.
(5) Non avremo obblighi ai sensi dei paragrafi 1 e 4 se la violazione dei diritti ai sensi del paragrafo 1 è stata causata dal fatto che i beni non sono stati utilizzati nel modo specificato nel contratto o sono stati utilizzati insieme a beni e servizi diversi da quelli forniti dal venditore e la violazione dei diritti non è risultata direttamente dall'incorporazione di beni provenienti da noi.
§ 12 Smaltimento
(1) L'acquirente è tenuto a garantire lo smaltimento corretto dell'imballaggio secondo le disposizioni di legge.
(2) Lo smaltimento avverrà a spese dell’acquirente. Se la merce o i suoi componenti vengono rivenduti, l'acquirente deve trasferire tale obbligo all'acquirente successivo.
§ 13 Clausola di esportazione
(1) Le consegne e le prestazioni sono subordinate alla condizione che non vi siano ostacoli all'adempimento dovuti a normative nazionali o internazionali, in particolare normative sul controllo delle esportazioni, embarghi o altre sanzioni.
(2) L'acquirente si impegna a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione/trasferimento, importazione. I ritardi dovuti a verifiche sulle esportazioni o procedure di approvazione annullano le scadenze e i tempi di consegna.
(3) Effettuando un ordine, l'Acquirente dichiara di rispettare tali leggi e regolamenti e che le consegne e i servizi non saranno consegnati direttamente o indirettamente a paesi che vietano o limitano l'importazione di tali beni. L'acquirente dichiara che otterrà tutti i permessi necessari per l'esportazione o l'importazione.
(4) I ritardi dovuti a verifiche delle esportazioni o a procedure di approvazione prevalgono sulle scadenze e sui termini. Se le autorizzazioni necessarie non vengono concesse o vengono revocate, fisseremo all'acquirente un termine ragionevole per ottenere l'autorizzazione o per revocare la revoca. Se il termine ragionevole scade senza esito, abbiamo il diritto di richiedere all'acquirente il risarcimento dei danni per mancata accettazione della merce. Deve tenere conto di tutte le spese risparmiate.
§ 14 Legge applicabile, Foro competente, Invalidità parziale
(1) Il presente rapporto commerciale e l'intero rapporto giuridico tra noi e l'acquirente sono regolati dal diritto tedesco, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e delle disposizioni di riferimento del diritto internazionale privato tedesco.
(2) Se l'acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è il nostro foro competente.
(3) Qualora una qualsiasi delle presenti condizioni o una qualsiasi disposizione nell'ambito di altri accordi dovesse essere o diventare invalida, ciò non pregiudicherà la validità di tutte le altre disposizioni e accordi.

